Emissioni di gas a effetto serra: DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111. Conservazione della flora e della fauna: pubblicato il Decreto del 24/01/2015. Modificato Reg. CLP – Il Reg. UE n. 1221/2015 modifica un allegato del Reg. CE n. 1272/2008. Efficienza energetica: pubblicati 5 Regolamenti. La APP che porta a zero la indifferenziata nel tuo Comune. Scadenza Accordi M222 e RID 1/2010. Emissioni di CO2: l’Europa punta a tagliare il 40% delle emissioni. Presentazione Annuario dati ambientali Ispra.
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Emissioni di gas a effetto serra: DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111
(fonte www.tuttoambiente.it)
Il giorno 23 Luglio 2015 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111, recantedisposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (15G00125) (GU n.168 del 22-7-2015)
L’art. 1 dispone numerose modifiche agli articoli del D.L. vo n. 30/2013. A titolo esemplificativo si evidenziano gli interventi modificativi all’art. 3, comma 1, mediante la sostituzione della definizione di “operatore aereo amministrato dall’Italia” di cui alla lettera ff) e l’aggiunta delle lettere ff-bis) ed f-ter), ove sono specificate, rispettivamente, le nozioni di “anno di riferimento” (“ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunita’ dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l’anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006”) e di “periodo di riferimento” (“ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013”). Numerose modifiche hanno interessato anche l’art. 4 del D.L.vo 13 marzo 2013, n. 30, dedicato alle autorità nazionali competenti. Si evidenziano, in particolare, l’aggiunta del comma 1-bis dedicato alla composizione del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, ai requisiti, ai poteri e alle funzioni dei membri del Consiglio direttivo. L’art. 5, relativo al campo di applicazione del D.L.vo n. 30/2013 è stato interamente sostituito: al secondo comma si precisa l’esclusione dall’applicazione delle attività di volo effettuate con aeromobili di cui all’articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione. Si evidenzia, altresì, che modifiche hanno interessato anche gli articoli 7, 8, 19, 24, 25, 36 e molti altri.
Infine, l’art 2 del nuovo D.L. vo n. 111/2015 (vigente dal 23 luglio 2015, ex art. 3) specifica che l’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati sono tenuti a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Conservazione della flora e della fauna: pubblicato il Decreto del 24/01/2015
(fonte www.tuttoambiente.it)
Il 18 luglio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 24 giugno 2015, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha designato 14 zone speciali di conservazione (ZSC) della Regione biogeografica alpina insite nel territorio della regione Liguria. La cartografia e i tipi di habitat naturali delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC sono state designate, sono quelli comunicati alla Commissione Europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC. Le misure di conservazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu’ restrittive, prevalgono sugli stessi. Tali misure potranno all’occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine, la Regione Liguria deve provvedere ad assicurare l’allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000 e a comunicare al Ministero dell’ambiente il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC che interessano aree naturali protette di rilievo regionale, la gestione rimane affidata all’ente gestore dell’area protetta.
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Modificato Reg. CLP – Il Reg. UE n. 1221/2015 modifica un allegato del Reg. CE n. 1272/2008
(fonte www.tuttoambiente.it e www.lavoroeambiente.it)
Dal 14 agosto sarà in vigore il Regolamento (UE) 2015/1221 del 24 luglio 2015 (G.U.E n. 197 del 25/07/2015), che modifica il Regolamento (CE) CLP, ovvero il Reg. n. 1272/2008, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico. Col nuovo Regolamento viene rivisto l’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e, in particolare le tabelle 3.1 e 3.2.
Le modifiche concernono la proposta di nuove classificazioni di alcune sostanze, sulla quale il “Committee for Risk Assessment (RAC)” dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha espresso parere favorevole.
In realtà tali modifiche entrano obbligatoriamente in vigore per tutti gli stati membri il 1 gennaio 2017, ma possono anche essere applicate anteriormente a tale data.
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Efficienza energetica: pubblicati 5 Regolamenti
(fonte www.tuttoambiente.it)
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE n. 193 del 21 luglio 2015 cinque nuovi Regolamenti europei recanti misure specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e delle caldaie, nonché in merito all’etichettatura energetica degli stessi. In particolare, si segnalano:
-Regolamento n. 1185 del 24 aprile 2015: reca le modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale = 50 kW, che dovranno essere rispettate a decorrere dal 1 gennaio 2022. Sono, altresì, fornite indicazioni in merito alla valutazione di conformità, alle procedure di verifica per la sorveglianza del mercato e al riesame delle specifiche per la progettazione ecocompatibile.
-Regolamento n. 1186 del 24 aprile 2015: integra la Direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW. Sono in esso indicate le responsabilità dei fornitori e dei rivenditori, le informazioni che necessariamente devono essere rese ai consumatori, nonché le scadenze previste per uniformarsi alle disposizioni normative, tra le quali se segnalano a titolo esemplificativo, il 1 gennaio 2018 per taluni apparecchi e il 1 gennaio 2022 per altri.
-Regolamento n. 1187 del 27 aprile 2015: integra la Direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. Il Regolamento prevede altresì le responsabilità dei fornitori e dei distributori e sarà applicabile dal 1 aprile 2017 per taluni fornitori, mentre dal 1 luglio 2017 per altri.
-Regolamento n. 1188 del 28 aprile 2015: reca le modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW. Le suddette specifiche sono definite nell’allegato II e fino al 1 gennaio 2018, gli Stati potranno consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e di ossidi di azoto.
-Regolamento n. 1189 del 28 aprile 2015: reca modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 kW, comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari, stabilite ai punti 1 e 2 dell’allegato II e che dovranno essere rispettate dal 1 gennaio 2020.
I suddetti Regolamenti saranno in vigore dal 10 agosto 2015.
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La APP che porta a zero la indifferenziata nel tuo Comune
(fonte ATIA ISWA)
Aumentare del 2% la raccolta differenziata ti fa risparmiare fino a 4 euro a cittadino all’anno.
E’ possibile? I dati ufficiali (fonte ISPRA 2014) parlano chiaro: uno spostamento percentuale su tutta la raccolta del 2% in favore della differenziata implica, a livello Italiano: a. Un risparmio di circa 2 euro/abitante/annuo per i comuni con meno di 5.000 abitanti b. Un risparmio di circa 4 euro/abitante/anno per i comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti c. Un risparmio di circa 1,5 euro/abitante/anno per i comuni tra 50.000 e 150.000. Come riuscirci? Informando più e meglio i cittadini, dando loro strumenti che rendano davvero il processo di differenziare più facile, quasi un gioco.Oggi si può, con Junker, una App pluripremiata (anche dal forum PA) che con un Blip sul codice a barre di un prodotto da gettare lo riconosce, lo associa ai materiali che lo costituiscono e indica in quali bidoni gettarli!Niente più dubbi, errori o frustrazione da mancata informazione: la risposta a “dove lo getto” è immediata, puntuale ma soprattutto esatta! È evidente che l’utilizzo esteso di questo strumento da parte dei cittadini, conduca a dei benefici evidenti, fino a 225.000 euro/anno per comuni di grandi dimensioni. Che costi ha? Le ricadute economiche positive sono decisamente maggiori al costo sostenuto per attivare il servizio, calcolato a canone in base alla popolazione servita (a partire da un massimo di 10 centesimi di euro a cittadino/anno per scendere drasticamente oltre i 100mila abitanti).
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Scadenza Accordi M222 e RID 1/2010
(fonte www.lavoroeambiente.it)
L’accordo multilaterale M222 , proposto dall’Austria, entrato in vigore il 2 agosto 2010, e firmato dall’Italia il 14 gennaio 2011, consente di derogare ad alcune disposizioni dell’ADR nel caso di trasporto di rifiuti (esclusi quelli contenenti materie ed oggetti esplosivi, materie infettanti e materiali radioattivi) in linea con la normativa applicabile in materia di rifiuti. Tale accordo prevede, tra l’altro, la possibilità di utilizzare imballaggi scaduti e non provati, di non apporre il marchio “pericoloso per l’ambiente”, di non indicare sul documento di trasporto la quantità esatta, ma una stima di essa. L’Accordo tuttavia scade il 2 agosto 2015 (come peraltro richiesto dal paragrafo 1.5.1.2 dell’ADR, che limita la durata di ogni accordo multilaterale a 5 anni). Per questo l’Austria ha provveduto a rinnovare l’accordo in scadenza proponendo un nuovo accordo multilaterale M287 e un nuovo accordo multilaterale RID 1/2010 , contenente le analoghe disposizioni dell’accordo multilaterale M222. Affinché i nuovi accordi M287 e RID 1/2015 siano applicabili per i trasporti nazionali è necessario che anche l’Italia provveda a firmare questi nuovi accordi.
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Approvazione degli organismi di controllo (sezione 1.8.6 ADR)
(fonte www.lavoroeambiente.it)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto del 18 giugno 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste ”. Con tale Decreto si prevede che gli Organismi notificati si sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 siano autorizzati quali Organismi di controllo ai sensi della sezione 1.8.6 dell’ADR, indicando nel contempo le modalità di autorizzazione. Si prevede inoltre che l’attività di vigilanza su tali Organismi sia esercitata dalla Commissione per le attività previste dal comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35.
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Emissioni di CO2: l’Europa punta a tagliare il 40% delle emissioni
(fonte www.tuttoambiente)
Roma, 26 luglio 2015, ANSA – “Nella partita contro i cambiamenti climatici l’Europa delle città ha deciso di rilanciare la posta: per il 2030 punta a tagliare ‘almeno’ il 40% delle emissioni di CO2. La cerimonia del nuovo ‘Patto dei sindaci’ è prevista per il 15 ottobre a Bruxelles: un’iniziativa europea, ma aperta al resto del mondo. Perché mentre i governi del Pianeta si arrovellano nei difficili negoziati in vista della conferenza Onu di Parigi, città ed enti locali di 42 Paesi si sono già dati da fare e sono oltre seimila, di cui oltre tremila in Italia, ad aver aderito al primo ‘Patto dei sindaci’, l’iniziativa partita in Europa nel 2008 con l’impegno di andare oltre l’obiettivo di riduzione del 20% della CO2 per il 2020 fissato dall’Ue.
Un record assoluto in termini di firmatari lo conquistano gli italiani (3.550), seguiti a grande distanza da spagnoli (1.455) e belgi (245). Il risultato di questa maxi-mobilitazione è che 126 milioni di cittadini europei, cioè un quarto della popolazione dell’Ue, vive in centri urbani che hanno messo a punto un piano d’azione per l’energia sostenibile, con interventi che vanno da trasporti piu’ sostenibili ad un maggiore uso di energia verde, fino ad edifici più’ efficienti nei consumi energetici.
Il principio di base dell’iniziativa è quello di coinvolgere più enti locali possibili, senza stilare pagelle di buoni e cattivi. “Non bisogna fare una classifica fra le città firmatarie del Patto dei sindaci ed è precisamente questo il punto” spiega Frédéric Boyer, a capo dell’ufficio del Patto dei sindaci. Secondo Boyer “sono tutte dei campioni, a modo loro, perché entrano in campo quando le nazioni falliscono, assumendosi l’impegno di target ambiziosi su base volontaria: questa è la vera forza del Patto dei sindaci”. Gli sforzi congiunti raccolti finora promettono di incassare un taglio di 189 milioni di tonnellate di CO2 per il 2020, più di quelle prodotte oggi dal Belgio e Lussemburgo, il che equivale ad un target del 28% di riduzione di CO2, ben oltre gli obiettivi fissati dall’Ue.
In campo, almeno sulla carta, figurano grandi capitali a partire da Londra, Berlino e Madrid, seguite da Roma, Parigi e Budapest, oltre a Milano, Napoli e Bologna. Le pioniere però sono sempre le ‘nordiche’, come Stoccolma e Copenaghen, senza dimenticare Bristol, capitale verde europea per il 2015. Copenaghen lavora per essere la prima capitale mondiale a emissioni zero nel 2025, 25 anni prima rispetto al target del governo danese. Il piano di Stoccolma prevede un taglio del 45% della CO2 per il 2020, quello di Bristol del 40%. In Italia i leader sono miriadi di piccoli comuni, con la Sardegna in pole: Arzana, Seulo e Villanova Tulo nel 2020 saranno verdi al 100%.”
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Presentazione Annuario dati ambientali Ispra
(fonte www.tuttoambiente.it)
Roma, 29 luglio 2015, Comunicato stampa del Ministero dell’Ambiente – “Di seguito il discorso tenuto dal ministro Galletti alla presentazione Annuario dati ambientali Ispra.
L’annuario dei dati ambientali Ispra rappresenta uno strumento importantissimo per un Paese che ritiene la risorsa ambiente una delle sue massime eccellenze e ne fa uno dei principali driver di sviluppo.
Dico sempre che su questo tipo di temi dobbiamo innanzitutto affidarci alla scienza, evitando un approccio “emozionale”, che spesso è allarmistico, non basato su dati di fatto accertati. Il lavoro dell’Ispra in questo senso è fondamentale e insostituibile. Ogni anno l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ci fornisce una “fotografia” seria e reale dello stato dell’ambiente nel nostro Paese, un punto di riferimento essenziale per analisi, riflessioni, interventi.
Un esempio di come sia possibile diffondere una informazione corretta e puntuale sui temi ambientali; una informazione ed una educazione ambientale capaci di viaggiare non solo sui canali tradizionali, ma anche su web e social media, raggiungendo così un pubblico molto più vasto.
Quest’anno, come sempre, la foto che l’Ispra ha scattato all’Italia è in “chiaroscuro”, ci sono aspetti negativi che si perpetuano, ma mi pare di poter dire che esiste un generale trend positivo che è segnalato da molti indicatori e che ci restituiscono l’immagine di un paese certamente problematico, ma che sta affrontando con impegno e buoni risultati i principali nodi ambientali. Ovviamente non penso minimamente che ci sia da adagiarsi sugli allori, anche perché di allori non ce ne sono. Si tratta semmai di trarre dai segnali positivi stimolo per un impegno ancora maggiore. Se si lavora i risultati si vedono, quindi dobbiamo lavorare di più.
Venendo ai dati del 2014, che stamattina vi saranno illustrati in maniera dettagliata, solo qualche cenno sugli elementi che mi hanno colpito di più.
Parto dai cambiamenti climatici. L’Ispra certifica che sul taglio dei gas serra l’Italia ha fatto, come si usa dire adesso, “i compiti a casa”, tagliando rispetto al ’90 le emissioni di oltre il 16%. Sappiamo di avere un settore delle rinnovabili fra i più forti d’Europa che da un contributo ai consumi elettrici che arriva in certi periodi al 40%.”.
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