image TGEAmbiente: il periodico dell’informazione ambientale (EA-nr.13 del 16/11/2015) image Qual è la differenza tra una Direttiva, un Regolamento, una Decisione, un Parere e una Raccomandazione?

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TGEAmbiente: il periodico dell’informazione ambientale (EA-nr.14 del 24/11/2015)

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TGEAmbiente: il periodico dell'informazione ambientale (EA-nr.14 del 24/11/2015)

Albo Gestori Ambientali: Delibera n. 3 del 15 Ottobre 2015. Sostanze prioritarie nella politica delle acque. Edilizia urbana: D.P.C.M. 15 Ottobre 2015. Decreto classificazione rifiuti radioattivi. Nuova classificazione rifiuti: pubblicate note ministeriali. Idrocarburi in mare: pubblicato nuovo D.Lgs. Regolamento REACH: modifica limite benzene. Prove imballaggi per trasporto marittimo merci pericolose. Classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 45. Terre e rocce – Dal Consiglio dei Ministri del 6 novembre: “TERRE E ROCCE DA SCAVO: Gestione semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare).


Albo Gestori Ambientali: Delibera n. 3 del 15 Ottobre 2015
(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)
Con la recente Delibera n. 3 del 15 ottobre 2015 è integrata la precedente Delib. n. 2 del 16 settembre 2015, recante “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.” L’integrata Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 conteneva i criteri per l’applicazione dell’art. 8, c. 2, D.M. 120/2014, che dispone – a determinate condizioni – che le imprese iscritte con procedure ordinarie per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi (cat. 5 e 4) possano svolgere anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat. 2-bis, cfr. art. 212 c. 8) e di trasporto dei RAEE (cat. 3-bis), senza la necessità di ulteriori iscrizioni.
A seguito delle intercorse integrazioni, è ora previsto che l’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio, che intende iscriversi nella categoria 5, possa essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi anche i rifiuti non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore. Inoltre, l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore, anche “i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti”. La Deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato.


Sostanze prioritarie nella politica delle acque
(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)
Con il D.L.vo 13 ottobre 2015, n. 172, pubblicato sulla GU n. 250 del 27 ottobre 2015, è stata data attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Si tratta di un provvedimento che apporta numerose modifiche (art. 1) al D.L.vo n. 152/2006 per quanto riguarda la Parte III in materia di acque. In particolare le novità investono l’art. 74 e ss., mediante la modifica di talune definizioni (es. quella di “buono stato chimico delle acque superficiali”) e dell’art. 78, nonché l’inserimento di nuovi articoli quali l’art. 78-nonies (“Aggiornamento dei piani di gestione”), l’art. 78-decies (“Disposizioni specifiche per alcune sostanze”) e l’art. 78-undecies (“Elenco di controllo”). Molte novità anche per quanto riguarda le Tabelle contenute nell’Allegato 1 alla Parte III del D.L.vo n. 152/2006, recante “Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”. Il D.L.vo n. 142/2015 entrerà in vigore in data 11 novembre 2015.


Edilizia urbana: D.P.C.M. 15 Ottobre 2015
(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)
Sulla GU n. 249 del 26 ottobre 2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. 15 ottobre 2015, recante “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”. Il bando, allegato a tale D.P.C.M., definisce nel dettaglio le modalità e la procedura di presentazione dei progetti nonché i criteri di selezione. In particolare sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i Comuni nel cui territorio siano presenti aree urbane degradate: di tali aree viene fornita una specifica definizione (punto n. 2 del bando). Per quanto attiene l’oggetto dei progetti, si segnala che questi ultimi devono “essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo”: viene poi fornito un elenco esemplificativo di tali progetti al punto n. 3 del bando.
Viene inoltre istituito un Comitato per la valutazione dei progetti (art. 2) e si rimanda a futuri D.P.C.M. per l’individuazione di ulteriori specifici progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori degli stessi (art. 3). L’art. 4 detta infine specifiche disposizioni in materia di finanziabilità degli interventi.


Decreto classificazione rifiuti radioattivi
(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)
Dopo quasi 30 anni viene sostituita la Guida Tecnica 26 del 1987 che si basava sulle proprietà radioattive dei rifiuti. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 di mercoledì 19 agosto 2015, infatti, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 07/08/2015 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, dal titolo: “Classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 45”. Questo nuovo decreto considera anche le specifiche condizioni esentive che saranno presenti nelle nuove norme di Radioprotezione che dovranno essere attuate entro il 6 febbraio 2018 in recepimento alla Direttiva 2013/59/Euratom.


Nuova classificazione rifiuti: pubblicate note ministeriali
(articolo di proprietà del sito www.orangenews.arsedizioni.it – Roberto Rizzati)
Il MATT ha pubblicato la nota ministeriale 28 settembre 2015, n 11845 “Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1357/2014 e dalla Decisione UE 955/2014. Errata corrige” che corregge la precedente nota 25 settembre 2015, n. 11719. Tale norma corregge un refuso relativo all’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 e non aggiunge nessun altra novità. Ribadisce però che dal 1° giugno 2015 il regolamento (UE) n. 1357/2014 e la decisione 955/2014/UE trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del D.Lgs 152/2006, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione europea. In particolare per quanto concerne l’allegato D continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “introduzione” mentre per quanto concerne l’allegato I deve intendersi totalmente disapplicato a decorrere dal 1° giugno 2016.


Idrocarburi in mare: pubblicato nuovo D.Lgs
(articolo di proprietà del sito www.orangenews.arsedizioni.it – Roberto Rizzati)
Sulla GU 16 settembre 2015, n. 215 è stato pubblicato il D.Lgs 18 agosto 2015, n. 145 “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ”. Tale norma, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154 , dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Restano, invece, ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886 , al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . Segnaliamo inoltre l’art.33 che dispone la sostituzione del comma 2 dell’art. 300 del D.Lgs 152/2006. Il presente decreto entra in vigore il giorno 18 settembre 2015.


Regolamento REACH: modifica limite benzene
(articolo di proprietà del sito www.orangenews.arsedizioni.it – Roberto Sergio Benassai)
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. L 233 del 5 settembre 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione del 4 settembre 2015, che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La modifica riguarda la presenza del benzene nel gas naturale, stabilendo un limite di 0,1% in termini volumetrici e non più ponderali. Il Regolamento entra in vigore il 25 settembre 2015.


Prove imballaggi per trasporto marittimo merci pericolose
(articolo di proprietà del sito www.orangenews.arsedizioni.it – Roberto Sergio Benassai)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto 21 luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto n. 842/2015). Tale decreto, predisposto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, contiene le prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, in conformità a quanto previsto dal Codice IMDG e alle disposizioni di cui al capo V del Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 del 6 giugno 2005. Con tale decreto sono tra l’altro definiti:
a) le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati all’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi (Allegato 1)
b) il formato del rapporto di prova per gli imballaggi (Allegato 2)
c) il formato del rapporto di prova per i grandi imballaggi (Allegato 3)
d) il formato del rapporto di prova per gli IBC (Allegato 4)
e) il formato di approvazione del prototipo (Allegato 5)
f) il formato del rapporto di ispezione per gli IBC (Allegato 6)
Sono di conseguenza abrogati i decreti dirigenziali 7 marzo 2007, n. 231 , e 13 marzo 2006, n. 243. Il decreto entra in vigore il 16 settembre 2015.


Classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 45
(articolo di proprietà del sito www.orangenews.arsedizioni.it – Roberto Rizzati)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 di mercoledì 19 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto 7 agosto 2015 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, dal titolo: “Classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 45”. Dopo quasi 30 anni viene sostituita la Guida Tecnica 26 del 1987 che si basava sulle proprietà radioattive dei rifiuti. Questo nuovo decreto considera anche le specifiche condizioni esentive che saranno presenti nelle nuove norme di Radioprotezione che dovranno essere attuate entro il 6 febbraio 2018 in recepimento alla Direttiva 2013/59/Euratom.

10°
Terre e rocce – Dal Consiglio dei Ministri del 6 novembre: “TERRE E ROCCE DA SCAVO: Gestione semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo, consentendo di assorbire tutte le disposizioni attualmente vigenti in un testo unico, integrato e autosufficiente. Lo schema di regolamento disciplina:
• il riutilizzo nello stesso sito di rocce e terre da scavo qualificate sottoprodotti;
• il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti:
• la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
Le semplificazioni introdotte riguardano:
• definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente;
• una disciplina più dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
• l’esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di terre e rocce da scavo, novità che consente agli operatori di qualificarli come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge e nel pieno rispetto dei livelli di tutela ambientale;
• l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, attivando allo stesso tempo i necessari controlli da parte delle Autorità competenti;
• una procedura più rapida per attestare che le terre e le rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti normativi nazionali e comunitari per essere qualificate sottoprodotti;
• un iter più spedito per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di una proroga di un anno della durata del piano per le terre e le rocce da scavo generate nei grandi cantieri;
• tempi certi, sempre pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi di ARPA e APPA;
• procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, che forniscano chiarezza e un riferimento normativo unico agli operatori;
• una procedura specifica per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte dalla realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale.
La stesura dello schema di regolamento recepisce le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura Eu-Pilot 5554/13/ENVI avviata nei confronti dell’Italia, evitando in questo modo la possibilità che il progetto pilota evolva in una procedura d’infrazione contro l’Italia. È previsto che la proposta di regolamentazione sia sottoposta a una consultazione pubblica di trenta giorni e che al suo termine il ministro dell’Ambiente pubblichi eventuali controdeduzioni.”

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