Il Testo Unico sull’Ambiente del 2006, spesso citato nelle definizioni di Enciclopediambiente, è stato lo scorso dicembre aggiornato dal Decreto Ambiente 2024 (legge 191/2024). Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin lo ha presentato come una iniziativa di semplificazione e di accelerazione di procedure che riguardano i settori della transizione ecologica. Vediamo alcune delle novità.
Per le Valutazioni d’Impatto Ambientale si istituisce una corsia preferenziale per i progetti che contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), e si adeguano, a livello sia statale che regionale, le verifiche dei progetti sottoposti a VIA ai criteri stabiliti dal Testo Unico Rinnovabili. Sono considerati inoltre progetti prioritari quelli relativi a impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio, stoccaggio, cattura e trasporto di CO2, conversione industriale in bioraffinerie, impianti idroelettrici nuovi fino a 10 MW di potenza. Per progetti di fotovoltaico, biogas e biometano, si rende obbligatoria una certificazione della disponibilità legale del terreno.
Per le rinnovabili, nell’ambito di PNIEC e PNRR, priorità a progetti di idrogeno verde, fotovoltaico e eolico di grandi dimensioni, compresi impianti agrivoltaici superiori a 50 MW e impianti eolici terrestri superiori a 70 MW.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nelle aziende, decade l’obbligo di formazione di un responsabile tecnico. Il legale rappresentante potrà assumere tale ruolo senza necessità di verifiche o aggiornamenti, se ha ricoperto l’incarico per almeno tre anni consecutivi nella stessa impresa. Si rafforza il ruolo dell’Albo Gestori Ambientali, con regole che intendono facilitare la gestione tecnica dei rifiuti da parte delle piccole imprese.
Riguardo alle bonifiche di siti contaminati, sono previste procedure più snelle per i siti “orfani” (senza responsabili identificati), con obiettivi specifici del PNRR e uno stanziamento di 500 milioni di euro per il recupero dei terreni.
Per l’estrazione di gas fossile, si è diminuita la distanza ammissibile (da 12 a 9 miglia) dalla costa e dalle aree protette per le piattaforme offshore. Vietata l’emissione di nuovi permessi per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi liquidi, sia a terra che in mare. Deroga per il gas naturale: si concede solo per giacimenti con almeno 500 milioni di metri cubi di gas, se la richiesta è stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto.
Il testo del decreto legge convertito poi nella Legge 191 del 13 dicembre 2024 è al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/17/24G00174/SG
(Foto: Miropa, Canva)
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