Albo nazionale Gestori Ambientali: Deliberazione n. 2 del 16 Settembre 2015. AIA: D.M. n. 141/2015. Cambiamenti climatici: Reg. delegato (UE) n. 2015/1844 del 13/07/2015. Inquinamento idrico: comunicato stampa del Consiglio dei Ministri. Diagnosi energetica: prossime scadenze. Disponibile Relazione di Riferimento: aggiornato DM. Rifiuti speciali: anche le aree limitrofe agli impianti sono esenti da Tari. Nuova classificazione rifiuti: pubblicate note ministeriali. Ufficiale la nuova ISO 9001. Tari e irragionevolezza. Idrocarburi in mare: pubblicato nuovo D.Lgs.
1°
Albo nazionale Gestori Ambientali: Deliberazione n. 2 del 16 Settembre 2015
(articolo di proprietà del sito www.tuttoambiente.it)
La Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, emanata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contiene i criteri per l’applicazione dell’art. 8, comma 2, D.M. n. 120/2014, che in un’ottica di razionalizzazione e accorpamento delle categorie di iscrizione dispone – a determinate condizioni – che le imprese iscritte con procedure ordinarie per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi (cat. 5 e 4) possano svolgere anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat. 2-bis, cfr. art. 212 comma 8) e di trasporto dei RAEE (cat. 3-bis), senza la necessità di ulteriori iscrizioni. La Deliberazione in esame stabilisce innanzitutto (art. 1, comma 1) che l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autotrasportatore conto terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso terzi che intenda iscriversi in categoria 5 può essere iscritta per trasportare anche:
• rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o dei quali risulti essere nuovo produttore di categoria 4 o produttore iniziale di categoria 2-bis;
• rifiuti speciali pericolosi e non dei quali l’impresa faccia commercio o che richieda per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti “che costituiscono la sua attività prevalente”;
• RAEE di cui alla categoria 3-bis, a determinate condizioni.
Le ultime due annotazioni sopra riportate valgono anche per quanto riguarda l’impresa con veicoli immatricolati ad uso proprio o in locazione per uso proprio (art. 1, comma 1). Similmente, con riferimento alla categoria 4 (art. 2), sono individuate le tipologie di rifiuti che l’impresa autorizzata all’autotrasporto conto terzi intenzionata ad iscriversi a tale categoria può trasportare, sia nel caso in cui i relativi veicoli siano immatricolati ad uso terzi (comma 1) che ad uso proprio oppure presi in locazione per uso proprio (comma 2). Gli Allegati A e B contengono infine la relativa modulistica. Il provvedimento in questione entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato.
2°
AIA: D.M. n. 141/2015
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Con D.M. n. 141/2015 sono state apportate alcune modifiche al D.M. n. 272/2014 in tema di relazione di riferimento. In particolare l’originaria formulazione dell’art. 3, comma 1, D.M. n. 272/2014 (che indica i casi in cui è obbligatorio presentare la relazione di riferimento) è sostituita dalla seguente: “I gestori degli impianti elencati nell’Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale, presentano all’autorità competente la relazione di riferimento”. E’ dunque eliminato il riferimento, all’interno degli impianti esentati dalla presentazione di riferimento, alle “centrali termiche”, nonché alla soglia della “potenza termica di almeno 300MW” originariamente prevista per gli impianti di combustione alimentati a gas naturale. Ciò in quanto il D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia, convertito in L. n. 164/2014) ha incluso fra gli impianti di cui all’Allegato XII, Parte II, D.L.vo n. 152/2006 anche gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50MW, con conseguente necessità per i gestori dei medesimi (qualora l’impianto abbia potenza termica di almeno 50 MW ed inferiore a 300MW, nonché sia alimentato esclusivamente a gas naturale) di presentare all’autorità competente la relazione di riferimento. Al suddetto articolo 3 è inoltre aggiunto il comma 4, che fa salva la facoltà, per i gestori, di presentare la relazione di riferimento in luogo degli esiti della procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della stessa entro la tempistica di cui all’art. 4, comma 1, D.M. n. 272/2014. Si precisa infine (cfr. art. 2, D.M. n. 141/2015) che il termine previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. n. 272/2014 per la presentazione della relazione di riferimento stabilito per gli impianti già in possesso di AIA statale “decorre dall’entrata in vigore del presente decreto per i gestori degli impianti costituito esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale”. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2015 è stato pubblicato il Comunicato relativo al D.M. n. 141/2015, con il quale si informa che il testo del provvedimento è disponibile sul sito web del Ministero.
3°
Cambiamenti climatici: Reg. delegato (UE) n. 2015/1844 del 13/07/2015
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Il Reg. delegato (UE) n. 2015/1844 della Commissione del 13 luglio 2015 ha modificato il Reg. (UE) n. 389/2013 relativo all’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto. Si segnala in particolare l’inserimento dell’art. 73-bis, nonché degli artt. da 73-ter a 73-octies, ai fini dell’attuazione tecnica dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto. Sono inoltre apportate modifiche all’Allegato I del Regolamento n. 389/2013. Il Regolamento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L268 del 15 ottobre 2015, entra in vigore in data 16 ottobre 2015 (art. 2), ma tutte le relative norme (escluse quelle contenute nell’art. 73-bis) sono applicabili “a partire dalla data di pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una comunicazione relativa all’entrata in vigore dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto.
4°
Inquinamento idrico: comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
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Roma, 12 ottobre 2015, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e la 2008/105/CE per quanto riguarda gli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. L’obiettivo è combattere l’inquinamento idrico rafforzando il monitoraggio dello stato delle acque superficiali, di quelle sotterranee e delle aree protette.
Il decreto aggiorna, recependo le indicazioni della normativa europea, gli elenchi delle sostanze chimiche ritenute maggiormente pericolose con 12 nuove sostanze tra cui componenti contenuti in prodotti fitosanitari, sostanze chimiche industriali e sottoprodotti della combustione, rivedendo inoltre i livelli di concentrazione di altre 7 sostanze già incluse nell’elenco, in linea con i parametri indicati dall’Ue. Vengono definiti anche i termini e le modalità certe con cui eseguire il monitoraggio sulle acque e contestualmente viene introdotto l’obbligo di un continuo controllo delle sostanze presenti nell’elenco definito dalla Commissione europea.”.
5°
Diagnosi energetica: prossime scadenze
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In data 14.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha aggiornato le Frequently Asked Question relative alla diagnosi energetica prevista dal D.Lgs 102/2014 in scadenza il 5.12.2015.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs 102/2014 e per non incorrere nelle sanzioni di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre 2015. Le imprese soggette all’obbligo sono tenute, inoltre, a trasmettere la diagnosi unitamente a tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il 22 dicembre 2015, ciò per consentire ad ENEA di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi stesse alle prescrizioni del decreto. Si ricorda che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs 102/2014, le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
6°
Disponibile Relazione di Riferimento: aggiornato DM
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Sulla G.U. 13 ottobre 2015, n. 238 è stato pubblicato il comunicato “relativo al decreto 17 luglio 2015, concernente modifiche al decreto 13 novembre 2014, recante “Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”. Con il quale si dà avviso dell’avvenuta pubblicazione del D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 0000141 del 17 luglio 2015, con il quale si provvede alla parziale modifica D.M. 13 novembre 2014, che definisce le tempistiche e le modalità per la redazione e la presentazione della Relazione di Riferimento ( Relazione sullo stato del suolo e delle acque sotterranee, nel caso in cui l’attività comporti la produzione, l’utilizzo o lo scarico di talune sostanze pericolose, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella direttiva 2010/75/UE – IED), obbligo introdotto dal D.Lgs. 46/2014 per i gestori di installazioni soggette ad AIA.
7°
Rifiuti speciali: anche le aree limitrofe agli impianti sono esenti da Tari
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La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza 14 settembre 2015, n. 3872/67/15 ha dichiarato illegittimo un regolamento comunale che limitava l’esenzione della Tari alle sole aree coperte da macchinari e impianti. I giudici affermano che l’intento del legislatore, legge 27 febbraio 2013, n. 147, art. 1 comma 649, era quello di escludere dalla tassazione le aree sulle quali la produzione di rifiuti speciali, causata dai macchinari impiegati, è prevalente rispetto alla produzione dei rifiuti urbani causata dall’attività umana che si svolge nello stesso luogo di lavorazione. I comuni possono, quindi, estendere l’esenzione ma non possono restringerne il campo di applicazione sottoponendo a tassazione le aree di calpestio attorno ai macchinari e alle attrezzature.
8°
Nuova classificazione rifiuti: pubblicate note ministeriali
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Il MATT ha pubblicato la nota ministeriale 28 settembre 2015, n 11845 “Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1357/2014 e dalla Decisione UE 955/2014. Errata corrige” che corregge la precedente nota 25 settembre 2015, n. 11719. Tale norma corregge un refuso relativo all’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 e non aggiunge nessun altra novità. Ribadisce però che dal 1° giugno 2015 il regolamento (UE) n. 1357/2014 e la decisione 955/2014/UE trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del D.Lgs 152/2006, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione europea. In particolare per quanto concerne l’allegato D continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “introduzione” mentre per quanto concerne l’allegato I deve intendersi totalmente disapplicato a decorrere dal 1° giugno 2016.
9°
Ufficiale la nuova ISO 9001
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Da Martedì 22 settembre è stata pubblicata ed è quindi ufficiale la nuova ISO 9001, anche se al momento l’UNI non l’ha ancora resa disponibile. Ad una prima analisi non ci sono grossi stravolgimenti rispetto alla versione precedente. Viene però fornita una più precisa e dettagliata attenzione al controllo dei processi, prodotti e servizi forniti da esterni. Questo per rispondere alla realtà odierna in cui le aziende operano in ambienti sempre più complessi.
10°
Tari e irragionevolezza
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Farà sicuramente discutere la sentenza n. 296/02/15 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Reggio Emilia che afferma che la Tari non deve essere pagata quando il regolamento del Comune che l’ha deliberata è “irragionevole”. Nella fattispecie concreta un imprenditore vinicolo lamentava, ricorrendo in ricorso, che la propria attività imprenditoriale (vendita di vino sfuso) comportasse una produzione di rifiuti pressoché nulla. Infatti la propria attività “consiste principalmente nell’acquisto di vino sfuso, che viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato in fusti d’acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice. Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l’uso di contenitori di loro proprietà, o che possono acquistare in negozio per poi riutilizzare enne volte ”. Il regolamento comunale, istitutivo del tributo, invece prevedeva che questa attività lavorativa rivendendo prodotti alimentari fosse equiparabile a una pescheria o a un’ortofrutta o a una pizzeria al taglio in quanto suscettibile di produrre rifiuti. La CTP ha accolto il ricorso dell’imprenditore evidenziando “come tale attività comporti una produzione di rifiuti inesistente e la cui tassazione (contestata da parte ricorrente) sia fuori da ogni principio di ragionevolezza … ” dichiarando di fatto inapplicabile il regolamento comunale.
11°
Idrocarburi in mare: pubblicato nuovo D.Lgs
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Sulla GU 16 settembre 2015, n. 215 è stato pubblicato il D.Lgs 18 agosto 2015, n. 145 “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ”. Tale norma, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154 , dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Restano, invece, ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886 , al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Segnaliamo inoltre l’art.33 che dispone la sostituzione del comma 2 dell’art. 300 del D.Lgs 152/2006. Il presente decreto entra in vigore il giorno 18 settembre 2015.
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