Progetto preliminare
AGGIORNAMENTO
La definizione di progetto preliminare apparteneva al D.lgs. n. 163/2006, sostituito nel 2023 dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti). In questo nuovo riferimento normativo i livelli di progettazione descritti (art. 41 del D.Lgs. 36/2023: livelli e contenuti di progettazione) rispondono invece ai termini:
- progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) spiegato nell’articolo 6 dell’Allegato 1.7;
- progetto esecutivo, spiegato nell’articolo 22 dell’Allegato 1.7.
IL SIGNIFICATO DEL TERMINE NEL PRECEDENTE RIFERIMENTO NORMATIVO
Secondo il D.lgs. n. 163/2006, art. 93, il progetto preliminare consisteva in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.