- Aria
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Emissioni
d.lgs. n. 152 del 2006
Le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera sono contenute nei titoli I (prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività), II (impianti termici civili), III (combustibili) della parte quinta e nel titolo I (attività di produzione di biossido di titanio) della parte quinta-bis (disposizioni per particolari installazioni) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il decreto, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite
(fonte: normattiva.it, art. 267 d.lgs. n. 152 del 2006)
decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: “decreto legislativo”.
(fonte: normattiva.it, art. 1 DPR n. 74 del 2013)
decreto 7 novembre 2017, n. 186
Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.
(fonte: normattiva.it, art. 1 Decreto n. 186 del 2017)
decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81
Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali.
(fonte: normattiva.it, art. 1 decreto legislativo n. 81 del 2018)
Qualità dell’aria
d.lgs. n. 155 del 2010
Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente.
(fonte: normattiva.it, art. 1 d.lgs. n. 155 del 2010)
ultimo aggiornamento: 11/2022
- Rifiuti
GESTIONE RIFIUTI
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
d.lgs. n. 152 del 2006
La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, ((così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851)) prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, ((evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi)) della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia ((e l’efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione)).
Discariche
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
l presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il piu’ possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonchè i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.
Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
l presente decreto legislativo stabilisce misure e procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana:
- a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- b) riducendo gli impatti negativi e migliorando l’efficacia dell’uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Pile e accumulatori
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Il presente decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2 e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonche’ la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.
Veicoli fuori uso (Vfu)
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
Rifiuti sanitari
decreto del presidente della repubblica 15 luglio 2003, n. 254
Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.
ultimo aggiornamento: 11/2022
- Acqua
TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
d.lgs. n. 152 del 2006
Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
(fonte normattiva.it, art. 53 d.lgs. n. 152 del 2006)
Ambiente marino
decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190
Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all’elaborazione di strategie per l’ambiente marino e all’adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.
Acque balneazione
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116
Il presente decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Acque interne
Legge 17 maggio 2022, n. 60
La presente legge persegue l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonche’ alla sensibilizzazione della collettivita’ per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
Acque sotterranee
decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30
Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all’Allegato 1.
ultimo aggiornamento: 11/2022
- Energia
ENERGIA
/ Pacchetto clima-energia 20-20-20: l’Ue impone agli Stati membri entro il 2020 di ridurre del 20% le emissioni di gas serra, di raggiungere il 20% di dipendenza energetica da fonti rinnovabili e incrementare del 20% il risparmio energetico.
/ Direttiva 2001/77/Ce sostituita dalla direttiva 2009/28/Ce sulle fonti di energia rinnovabili.
/ Direttiva sull’efficienza energetica n. 2012/27/Ue
/ Direttiva sull’efficienza energetica in edilizia n. 2010/31/Ue.
/ Direttiva 2009/125/Ce sull’efficienza dei prodotti che consumano energia e sulla progettazione ecocompatibile.
/ Direttiva 2010/30/Ue sull’efficienza dei prodotti che consumano energia e sul “labelling”, cioè sulle informazioni sul consumo energetico che devono recare le etichette da mettere sui prodotti.
/ Legge 23 Agosto 2004, n. 239 sul riordino del sistema energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (GU n.215 del 13-9-2004): nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unita’ giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
/ Legge 23 luglio 2009, n. 99: disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia (sicurezza del settore energetico) (GU n.176 del 31-7-2009 – Suppl. Ordinario n. 136):
/ DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83: Misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129): nel capo IV (Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico) e nel capo VIII (Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo del titolo III (Misure urgenti per lo sviluppo economico).
/ Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU n.25 del 31-1-2004 – Suppl. Ordinario n. 17): il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e’ finalizzato a:
A / promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
B / promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all’articolo 3, comma 1;
C / concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
D / favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.
/ Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 28/2011: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) (GU n.71 del 28-3-2011 – Suppl. Ordinario n. 81): Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
/ Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 192/2005 (attuazione della direttiva 2002/91/CE) sull’efficienza e sul rendimento energetico in edilizia, aggiornato nel 2013 con le norme di recepimento della direttiva 2010/31/Ue (GU n.222 del 23-9-2005 – Suppl. Ordinario n. 158):il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi. Inoltre definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:
A / migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
B / favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
B-bis / determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
B-ter / effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio
C / sostenere la diversificazione energetica;
D / promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
E / coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l’ occupazione;
F / conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
G / razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l’attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
H / applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto
il territorio nazionale;
H-bis / assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati;
H-ter / promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
ultimo aggiornamento: 2014 (work in progress)