Riserva speciale (D.lgs. 30/2013)
Quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1*.
*Art. 8.
Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia.
1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio l’1 gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell’articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo amministrato dall’Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:
- a) inizia ad esercitare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I dopo l’anno di controllo per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;
- b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.
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Fonte: mase.gov.it