Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)
In materia di bonifica dei siti, al fine di ben comprendere la portata delle procedure operative ed amministrative che il soggetto interessato è tenuto ad attivare, risulta di estrema importanza la distinzione tra concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Ed invero, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs n. 152/2006 il “responsabile dell’inquinamento” al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito mette in opera le misure necessarie di prevenzione così come indicate dal legislatore:
- svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, “un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento”;
- ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al “ripristino della zona contaminata”;
- ovvero, ove accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, ne dà comunicazione all’autorità di settore attivando un “piano di caratterizzazione”;
- sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- nell’eventualità del superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), predispone il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.
Dal dato normativo emerge, dunque, con assoluta chiarezza la distinzione tra le due concentrazioni soglia non solo in ragione della sequenza temporale con cui le matrici ambientali, di contaminazione prima, e di rischio poi, devono essere analizzate e valutate alla luce della loro incidenza sul sito di riferimento ma anche delle conseguenti procedure operative e amministrative necessarie.
Le CSC rappresentano i livelli di contaminazione – specificamente individuati nell’Allegato 5 Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 – delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica fissati dal legislatore, diversamente le CSR individuano quei livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica – secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 – e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.
Ebbene, con recente intervento del Consiglio di Stato (Sez. V del 10 aprile 2019 n. 236) i giudici, con riguardo alla distinzione tra CSC e CSR hanno affermato che “con le risultanze del piano della caratterizzazione si può progettare la bonifica, ma a tal fine è necessario preventivamente verificare la distribuzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti al di sopra delle CSC. In sede di approvazione del piano di caratterizzazione si devono indicare i valori CSC, cioè i valori minimi che servono a riconoscere l’esistenza delle sostanze; dopo di che, in fase di progettazione della bonifica si determineranno i valori di CSR, cioè le concentrazioni degli inquinanti che non causano rischio per l’uomo e l’ambiente e cioè sono accettabili”.
In conclusione, la concentrazione soglia di contaminazione è strumentale a riconoscere, nell’area sottoposta a verifica, l’esistenza di sostanze inquinanti in una soglia tale da giustificare la predisposizione di un piano di caratterizzazione; la concentrazione soglia di rischio è, invece, preordinata alla verifica della sussistenza di un livello di rischio tale da giustificare l’attuazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza.
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) - (D. lgs. 152/2006, art. 240)
I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.
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Fonte: ambientelegale.it / mase.gov.it