Inquinamento acustico
Secondo l’art. 2 della legge n. 447/1995 l’inquinamento acustico è definito come: “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi”.
Il suono è una variazione di pressione all’interno di un mezzo che l’orecchio umano riesce a rilevare. I suoni che l’orecchio umano è in grado di percepire si trovano all’interno della cosiddetta banda udibile, caratterizzata da frequenze comprese tra 16 Hz e 16.000 Hz e da livelli di pressione sonora di circa 130 dB.
Il rumore è comunemente identificato come una sensazione uditiva sgradevole e fastidiosa o intollerabile e in relazione alle sue specifiche modalità di emissione può essere definito come:
- continuo o discontinuo;
- stazionario o fluttuante;
- costante o casuale;
- impulsivo.
L’inquinamento acustico si misura per mezzo dei fonometri. I fonometri misurano una grandezza fisica che è il livello di pressione sonora alle varie frequenze e ricavano un valore che tiene in considerazione la diversa sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze espresso in decibel (dB(A)). Gli strumenti di misura devono essere calibrati e devono rispettare le caratteristiche della normativa vigente a seconda che la misura avvenga in un luogo chiuso o aperto, e riguardi un ambiente di lavoro o di vita. (Legge Quadro sull’ inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447 – G.U. 254 del 30 ottobre 1995)
Per popolazione esposta a rumore si intende la stima della quota di popolazione esposta a livelli continui equivalenti di rumore superiori a 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) in quello notturno, assunti come valori di riferimento, al di sopra dei quali si può ritenere che la popolazione venga disturbata.
La popolazione esposta al rumore è uno degli indicatori per la descrizione dell’inquinamento acustico. L’O.M.S. ha collocato tale indicatore nell’elenco degli “European Community Health Indicators”.
Tale indicatore compare, tra l’altro, tra i sette indicatori individuati dal sistema agenziale APAT/ARPA/APPA, come prioritari ai fini della raccolta di informazioni per la descrizione dell’inquinamento acustico secondo il modello DPSIR.
Normativa nazionale
I principali riferimenti legislativi per contenere l’inquinamento acustico, sono rappresentati da:
Legge Quadro 26/10/1995 n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico” – che stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dal rumore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione. La legge individua le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, le funzioni e i compiti dei Comuni.
Lo Stato indirizza, coordina o regolamenta la normativa tecnica ed emana atti legislativi su argomenti specifici.
Le Regioni promulgano apposite leggi definendo i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale (zonizzazione acustica). Inoltre, definiscono i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico, delle modalità di controllo e l’organizzazione della rete dei controlli da parte dei Comuni (applicazione dell’articolo 8 della Legge Quadro 447/95).
I Comuni hanno competenze di carattere programmatico e decisionale. Devono procedere alla classificazione acustica del territorio, verificano il rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, la regolamentazione dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, l’adeguamento dei regolamenti locali con norme per il contenimento dell’inquinamento acustico e, soprattutto, l’adozione dei piani di risanamento acustico nei casi in cui le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale evidenzino il mancato rispetto dei limiti fissati. I Comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti sono tenuti a produrre una relazione biennale sullo stato acustico del Comune.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
Il decreto stabilisce i valori limite delle sorgenti sonore distinguendoli in:
- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti;
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.
Decreto Legislativo 194/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” – in cui sono indicate le competenze e le procedure per l’elaborazione della mappatura acustica, delle mappe acustiche strategiche e l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione per evitare o ridurre il rumore ambientale. Il decreto prevede l’informazione e la partecipazione della popolazione sul rumore ambientale e i suoi effetti.
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Fonte: Legge n. 447 del 1995 (inquinamento acustico)