Bottiglia Niskin Richiesta biochimica di ossigeno – Biochemical Oxygen Demand (BOD)

Enciclopediambiente

Bonifica

Scrivici...

Invia messaggio
Bonifica

Il significato principale del termine bonifica è quello di prosciugamento di un terreno o risanamento di uno stabile di qualsiasi genere.

In una visione più ampia, il termine può indicare tutti i processi che si possono mettere in atto per rendere un territorio o una struttura adatta a sostenere la vita dell’uomo, eliminando tutte quelle sostanze, naturali o artificiali, che possono comprometterne la salute e la sopravvivenza come l’amianto, le fibre vetrose artificiali, eternit, etc.

La normativa che regola le procedure e gli obblighi di bonifica è espressa dal D.lgs. n.152/06, divenuto operativo in data 29 aprile 2007.

Il Decreto, all’art n.240, raggruppa in tre categorie, in base al livello di sostanze inquinanti presenti, i siti che necessitano o meno di procedure di bonifica, catalogandoli come:

  • non contaminati;
  • potenzialmente contaminati;
  • contaminati.

In base a questa definizione è possibile stabilire quali luoghi necessitino di una procedura di bonifica e quali invece no.

L’art. n.242 stabilisce gli obblighi di bonifica al presentarsi di eventi in grado di contaminare terreni o strutture ed impone l’inizio di un’indagine che possa stabilire sia l’entità dei livelli d’inquinamento sia gli effettivi danni ricevuti dal territorio. Lo scopo dell’accertamento è quello di stabilire se le sostanze inquinanti o pericolose superano i livelli, chiamati Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), specificati nell’Allegato V del Decreto.

Inoltre, l’articolo stabilisce che coloro che hanno prodotto un evento inquinante di qualsiasi natura hanno la responsabilità di informare l’ente competente, il quale deve procedere a un’indagine che stabilisca l’entità del danno.

In base ai risultati dell’accertamento, la legge prevede due distinte procedure d’intervento:

  • se i livelli riscontrati sul territorio sono superiori a quelli indicati nelle tabelle CSC, allora, il terreno o la struttura passa dallo stato di non-contaminato a quello di potenzialmente-contaminato. Si attiva, in questo caso, la procedura di bonifica;
  • se i livelli sono inferiori a quelli stabiliti dalle tabelle CSC, allora, il procedimento si chiude e la Provincia di competenza, entro 15 giorni, deve attivare le procedure di monitoraggio e controllo del sito per stabilire le azioni di contenimento e prevenzione.

Le procedure relative all’intervento di bonifica su terreni o strutture considerate contaminati sono previste dall’Allegato III del Decreto. Tali procedure sono: messa in sicurezza d’urgenza, messa in sicurezza operativa, bonifica e ripristino ambientale.

Di particolare interesse per la sicurezza sul lavoro è ciò che è riportato nel D.Lgs. 81/08 in merito alle procedure di bonifica dell’amianto. In ambito lavorativo il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i propri dipendenti della presenza di amianto nelle strutture prima che venga firmato il contratto e, inoltre, ha l’obbligo di bonifica di tutte le strutture contenenti la sostanza cancerogena; infine la presenza dell’amianto va specificata nel documento di valutazione dei rischi. In caso di bonifica è opportuno ricordare che tutti i lavori atti alla decontaminazione di un terreno o di una struttura devono essere eseguiti da personale qualificato e da strutture che siano in grado di rilasciare adeguata documentazione sul rispetto delle leggi in materia di bonifica e di smaltimento delle sostanze pericolose per la salute.


Valuta