Discarica
Una data area viene allestita a discarica, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc.
A livello Comunitario con la direttiva n. 31 del 26/04/1999, è stata qualificata la discarica come quell’area di smaltimento adibita al deposito dei rifiuti sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo).
In Italia, con la definizione di discarica, dettata dal decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, viene stabilito che si è in presenza di una discarica quando si adibisce un’area allo smaltimento (deposito nel suolo e nel sottosuolo) di rifiuti., ivi compresa la zona interna al luogo di produzione opportunamente adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Non vi rientrano gli impianti in cui i rifiuti sono depositati temporaneamente ( periodo inferiore a tre anni) per poi essere destinati ad operazione di recupero, trattamento, smaltimento, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.
Per quanto riguarda la nuova nozione di discarica (integrata dal limite temporale di un anno), sono state emanate sentenze ( T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7 febbraio 2005, n. 840, Cassazione Penale, Sez. III, 25.11.2004, n. 859, Cassazione Penale , Sez. III, 12 luglio 2004, n. 36062). Il Tribunale di Grosseto, con sentenza 9.10.2003, n. 793, stabilisce che affinchè si possa configurare il “deposito temporaneo”, è necessario che “le fasi dello scarico e successivo prelievo e trasporto altrove non siano intervallate da lunghi periodi di tempo in cui i rifiuti restino abbandonati sul suolo in evidente pericolo di inquinamento del terreno sottostante”. Nel caso in esame i rifiuti venivano accumulati ed abbandonati sul suolo per un lungo periodo di tempo, “senza alcuna separazione dal terreno sottostante, senza però toglierli dal pericolo di inquinamento, in una situazione di fatto che, nell’ottica della tutela per l’ambiente si realizzavano connotazioni tipiche di discarica intesa come luogo in cui si svolge lo smaltimento di rifiuti mediante deposito nel suolo o sul suolo”.
La sentenza continua, stabilendo che il fatto che venivano effettuati prelievi sporadici di rifiuti ma reintegrati immediatamente da altri non fa venir meno la definizione di discarica. Tale condotta integra pertanto il reato di cui all’art. 51 del D.Lgs. 22/97, oggi abrogato e sostituito integralmente dall’art. 256 D.L.vo 152/2006.
Viene così posto dalla prassi giurisprudenziale un primo tassello in ordine al concetto di discarica in merito al quale , affinchè possa configurarsiil reato de quo è necessario che il soggetto ponga in essere delle opere strutturali dirette alla realizzazione della discarica o svolga l’attività di gestione in mancanza delle prescritte autorizzazioni regionali.
Proprio in merito alle autorizzazioni occorre fare un breve inciso, ed evidenziare come, in considerazione della delicatezza della materia, il legislatore ha provveduto a disciplinare un iter amministrativo complesso ed articolato in varie fasi , in base al quale i soggetti che intendono realizzare impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, hanno l’obbligo di presentare apposita domanda alla Regione ( nelle Regioni in cui è avvenuto il decentramento alla Provincia), allegando alla stessa il progetto definitivo.