Impianto (D. lgs. 152/2006, art. 268)
Il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato l’impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio.
Impianto anteriore al 1988 (D. lgs. 152/2006, art. 268)
Un impianto che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente.
Impianto anteriore al 2006 (D. lgs. 152/2006, art. 268)
Un impianto che non ricade nella definizione di cui alla lettera i) (vedi: impianto anteriore al 1988) e che, alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, è autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro i successivi ventiquattro mesi; si considerano anteriori al 2006 anche gli impianti anteriori al 1988 la cui autorizzazione è stata aggiornata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Impianto nuovo (D. lgs. 152/2006, art. 268)
Uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) (vedi: impianto anteriore al 1988) e l) (vedi: impianto anteriore al 2006).
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Fonte: mase.gov.it