Norme comunitarie
Nell’ambito del diritto dell’ambiente relativo ai singoli Stati membri dell’unione europea è importante distinguere le norme comunitarie in:
- Regolamenti: atti non legislativi di portata generale obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si può affermare che i Regolamenti si rivolgono direttamente alle persone poiché non vi è la necessità che i singoli Stati membri li recepiscano. Tale atto giuridico vincolante non contiene però al suo interno sanzioni, le quali vengono fissate dai singoli Stati;
- Direttive: atti di diritto dell’Unione europea rivolti agli Stati membri, i quali devono recepirle, cioè adottare delle misure di portata nazionale che consentano di allinearsi ai risultati previsti danna direttiva. La normativa non è vincolante in tutti i suoi elementi, in quanto fissa degli obblighi di risultato, lasciando spazio all’iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta. La libertà dello Stato non è assoluta in quanto deve garantire l’effetto voluto dall’Unione.
Il diritto ambientale ha dunque in buona parte origine dalle necessità di attuare direttive comunitarie, meno usali sono i regolamenti. Si può affermare che l’attuale diritto dell’ambiente italiano derivi in buona parte dalle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano.
È importante sottolineare per quanto riguarda le direttive europee, che nel caso delle direttive dettagliate non tempestivamente recepite, l’efficacia diretta si manifesti solo in senso verticale, ossia nei rapporti tra soggetti privati e amministrazioni pubbliche. Questo comporta un obbligo risarcitorio da parte dello Stato nei confronti del singolo, persona fisica o persona giuridica, che abbia subito danni a causa della mancata attuazione della direttiva. La giurisprudenza comunitaria esclude, al contrario, un’applicabilità orizzontale, nei rapporti tra privati, fatta eccezione per alcuni casi particolari.