Progetto definitivo
AGGIORNAMENTO
La definizione di progetto definitivo era contenuta nel D.lgs. n. 163/2006 sostituito nel 2023 dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti). In questo nuovo riferimento normativo i livelli di progettazione passano da tre a due: il progetto definitivo scompare. Infatti, nell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (livelli e contenuti di progettazione), i livelli di progettazione descritti sono:
- progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) spiegato nell’articolo 6 dell’Allegato 1.7;
- progetto esecutivo, spiegato nell’articolo 22 dell’Allegato 1.7.
IL SIGNIFICATO DEL TERMINE NEL PRECEDENTE RIFERIMENTO NORMATIVO
Secondo il D.lgs. n. 163/2006, art. 93, il progetto definitivo individuava compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Consisteva in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.