Sottoimpianto Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore

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Sottoimpianto con emissioni di processo

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Sottoimpianto con emissioni di processo (D. lgs. 30/2013, art. 3)

Le emissioni di gas a effetto serra, di cui all’allegato II, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I delle misure comunitarie per l’assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all’allegato I delle misure comunitarie per l’assegnazione, a seguito di una delle attività di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione: 

  • la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;
  • l’eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici;
  • la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;
  • le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
  • l’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
  • la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati.

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Fonte: ets.minambiente.it