Valutazione del rischio ambientale
Il Regolamento 528/2012/UE, attualmente in vigore, e successivo alla Direttiva 98/8/CE, prevede che l’autorizzazione all’immissione in commercio di ciascun prodotto biocida sia preceduta da una approfondita valutazione del rischio riguardante sia gli aspetti sanitari che gli aspetti ambientali.
La valutazione del rischio ambientale dei biocidi comporta l’esame delle modalità di distribuzione delle sostanze in essi contenute nei diversi comparti (acqua, suolo, aria e biomassa) e degli effetti nocivi che possono determinare sulle popolazioni animali e vegetali “non-bersaglio” (pesci, alghe, uccelli, organismi del suolo, insetti, ecc.).
La valutazione del rischio costituisce un processo di natura scientifica che consente di quantificare i livelli di rischio presentati da ciascun prodotto nelle condizioni di impiego previste e di porli a confronto con i livelli di rischio considerati “accettabili”, secondo quanto indicato nelle norme comunitarie e nazionali.
La valutazione del rischio ambientale dei biocidi, basata sugli studi che le industrie produttrici devono sottoporre all’esame delle autorità nazionali competenti e dell’ECHA, viene effettuata allo scopo di prevedere il “destino” nell’ambiente delle sostanze contenute nei prodotti, fornire una stima delle concentrazioni “residuali” nei diversi comparti ambientali, determinare la probabile esposizione di organismi “non-bersaglio” ed, infine, calcolare il rischio per le specie esposte.
La valutazione del rischio ambientale tiene conto delle proprietà fisico-chimiche del prodotto, delle sue proprietà ecotossicologiche, delle quantità e modalità di impiego, della persistenza delle sostanze attive e della relativa capacità di diffusione nell’ambiente.
Lo Stato membro che effettua la valutazione di un biocida, tenendo conto dei parametri indicati dal regolamento, concede l’autorizzazione solo se il rischio associato all’uso del prodotto è accettabile, sulla base dei criteri indicati nell’Allegato VI al regolamento.
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Fonte: mase.gov.it