Veicolo fuori uso
In linea generale i veicoli che percorrono le nostre strade, ad un certo punto della loro vita risultano inadeguati (per motivi tecnici, economici, ambientali o altro), pertanto devono essere destinati allo smaltimento, in questo caso individuato con la “demolizione”, così intesa: una serie di operazioni di smontaggio, con lo scopo di recuperare i materiali recuperabili e bonificare le parti contaminate.
Un veicolo si dice “fuori uso”:
- quando è consegnato ad un centro di raccolta autorizzato alla demolizione;
- quando è stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna al centro di raccolta, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati (DM 22/10/99 n. 460), ossia i veicoli rinvenuti su aree ad uso pubblico in condizioni di stato di abbandono e cioè privi della targa o del contrassegno di identificazione, oppure di parti essenziali su cui non sia pendente una denuncia di furto, e i veicoli rinvenuti su aree ad uso pubblico in sosta vietata da oltre 60 giorni;
- a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Il settore della demolizione dei veicoli fuori uso (VFU) è disciplinato a livello europeo della Direttiva 2000/53/CE, recepita in Italia con D.lgs. 209 del 24/06/2003, che si applica ad alcune categorie di veicoli. Per gli altri veicoli fuori uso si fa riferimento al D.lgs. 152/06, art. 231.
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Fonte: arpa.veneto.it